Q&A – Reverse Charge

Domanda: “Quali sono i casi più frequenti di applicazione del Reverse Charge in ambito nazionale?”

 

Risposta: Come già anticipato in un precedente contributo nel meccanismo del Reverse Charge è tenuto al pagamento dell’imposta il soggetto che acquista i beni (cessionario) o che riceve la prestazione (committente). Le ipotesi dove si configura l’inversione contabile sono individuate principalmente nell’articolo 17, commi 5 e 6 del DPR 633/72.

 

  • Cessioni d’oro imponibili:

“5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.”

 

Proseguendo al comma 6 dell’articolo 17 possono individuarsi altri casi e ne riportiamo i più frequenti:

  • Prestazioni di subappalto nel settore edile:

“a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.”

  • Pulizia e altre prestazioni nel settore edile:

“a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;”

N.B. E’ importante sottolineare che sono escluse dall’ipotesi le cessioni di beni e pertanto è escluso il meccanismo dell’inversione contabile mediante la fornitura di beni con posa in opera.

  • Cessione di immobili:

“a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis ) e 8 -ter ) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;”

  • Telefoni cellulari, console da gioco, tablet e circuiti integrati:

“b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

  1. c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;”

 

Infine va ricordato l’articolo 74 ai commi 7 e 8 del medesimo DPR 633/72 che prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile anche per la cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non, nonché la cessione di bancali e pallet in regime speciale IVA.

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