Il regime speciale IVA in agricoltura

Il regime speciale IVA in agricoltura è un regime di detrazione dell’IVA disciplinato dall’articolo 34 del D.P.R.  633/1972. 

Tale regime, trova applicazione con riferimento alla detrazione dell’IVA, cui si applicano le percentuali di compensazione stabilite con appositi D.M, mentre l’imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli è determinata mediante l’applicazione delle relative aliquote IVA.

Innanzitutto bisogna specificare che per i produttori agricoli in regime speciale, vi è l’obbligo di calcolo dell’IVA eventualmente dovuta e del versamento della stessa entro le normali scadenze mensili o trimestrali, valide per tutti gli altri contribuenti..

Per i produttori agricoli il regime speciale dell’IVA è quello naturale, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente. Risulta comunque possibile optare, ai sensi del DPR 442/1997 per l’applicazione del regime ordinario IVA tenendo presente che tale opzione ha una durata triennale.

Detto regime speciale è applicabile ai seguenti soggetti:

  • i produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile a prescindere dal volume d’affari dell’anno solare precedente “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”;
  • cooperative di produttori agricole e loro consorzi che effettuano la vendita dei prodotti conferiti per conto dei soci;
  • organismi agricoli di intervento che operano in applicazione di regolamenti dell’Unione Europea, ad esempio la Agea ovvero Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Il regime speciale si applica solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli e ittici elencati nella tabella A, parte 1, allegata al DPR 633/1972, tenendo presente che il regime speciale è applicabile anche alla:

  • manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
  • manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da Terzi a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza.

Detta tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può rientrare nel regime speciale. Si riporta quindi la Tabella A – Parte I 

Prodotti agricoli e ittici

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi;

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;

3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati;

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta;

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate;

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato;

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua, derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati;

10) burro, formaggi e latticini;

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

12) miele naturale;

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze;

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi;

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;

15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

17) radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d’inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago;

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;

20) spezie;

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati;

23) semi, spore e frutti da sementa;

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate;

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte;

26) coni di luppolo;

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati;

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove;

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia;

32) alghe;

33) olio d’oliva, morchie e fecce d’olio d’oliva;

34) cera d’api greggia;

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole;

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole;

37) sidro, sidro di pere e idromele;

38) aceto di vino;

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie;

40) fecce di vino, tartaro greggio;

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove;

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;

44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato;

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale;

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato;

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli;

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi;

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino;

51) ramiè greggio;

52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati;

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa;

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca;

55) sisal greggia;

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita.

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