Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (abbreviato in TSRM) è una figura professionale in possesso del Diploma di Laurea, appartenente all’area tecnico-sanitaria che, in autonomia o collaborazione, opera con il medico radiologo, radioterapista, medico nucleare, fisico sanitario e con tutte quelle figure mediche e sanitarie nell’ambito d’impiego di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica. Può esercitare solo dopo l’iscrizione al rispettivo collegio provinciale di residenza. I collegi provinciali sono quindi riuniti nella Federazione Nazionale. Il TSRM interviene altresì nella protezionistica fisica e dosimetria, partecipa alla ricerca scientifica di settore ed espleta la propria attività nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

In questo contributo ci occupiamo dei TSRM che vogliono prestare la propria attività anche in regime di libera professione.

Sorvolando su quelle che sono le c.d. collaborazioni occasionali che saranno trattate separatamente, vogliamo concentrarci su coloro che intendono aprire partita IVA.

Anzitutto bisogna chiarire cosa si intende per lavoro autonomo. Il lavoratore autonomo eroga prestazioni svolte con sistematicità e professionalità in modo abituale senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. E’ infatti definito nell’art. 2222 del Codice civile come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.

Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale.In quest’ultima categoria rientrano le libere professioni intellettuali del sistema ordinistico o del sistema associativo.

Con il cosiddetto Jobs Act dei Nuovi Lavori, ddl del 28 gennaio 2016 allegato alla Legge di Stabilità, si introduce:

  • la nullità delle clausole che consentono al committente la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, la disdetta senza preavviso, il pagamento superiore a 60 giorni;
  • si attribuisce al professionista il diritto di utilizzo economico sugli apporti originali o invenzioni fatte in esecuzione o in adempimento del contratto;
  • gravidanza, malattia e infortunio non sono retribuiti da committente o enti previdenziali, ma fino a 150 giorni sospendono il rapporto di lavoro senza estinguerlo, mentre il lavoratore può sospendere il pagamento dei contributi fino a 2 anni con restituzione a rate;
  • deducibilità al 100% delle spese per formazione e aggiornamento professionale fino ad un massimo di 10mila euro, e dei premi assicurativi o forme di solidarietà per tutelare il mancato o ritardato pagamento delle fatture.

Per aprire la partita IVA, che ricordiamo deve essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, bisogna utilizzare il modello AA9/12 per le persone fisiche, presentandolo direttamente in Agenzia delle entrate, inviandolo a mezzo del servizio postale o infine trasmettendolo in via telematica sia in proprio che per mezzo degli intermediari abilitati (Tributaristi, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, ecc).

Il codice attività che contraddistingue il TSRM è 86.90.29 ovvero “Attività professionali paramediche indipendenti”.

I lavoratori autonomi sono tenuti, in assenza di una propria Cassa Professionale, all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Per ulteriori informazioni lo Studio rimane a più completa disposizione.

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