La Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP

 

La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (F.N.C.P.T.S.R.M.) è stata istituita nel 1965 con la legge n° 1103. Dal 15 febbraio 2018, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” la Federazione assume la denominazione ufficiale seguente: Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM-PSTRP), la quale rappresenta ben 19 professioni sanitarie e 61 Ordini provinciali e interprovinciali.

Contemporaneamente i preesistenti Collegi professionali (provinciali e interprovinciali) hanno assunto la denominazione di Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Con il Decreto del 13 marzo 2018 “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.77 del 03-04-2018 all’art. 1 si stabilisce:

Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

  1. Ai sensi dell’art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n.3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell’art. 4 della legge medesima, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:
  2. a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  3. b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  4. c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  5. d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  6. e) albo della professione sanitaria di dietista;
  7. f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  8. g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  9. h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  10. i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  11. j) albo della professione sanitaria di logopedista;
  12. k) albo della professione sanitaria di podologo;
  13. l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  14. m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita’ dell’eta’ evolutiva;
  15. n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  16. o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  17. p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  18. q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
  19. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l’albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo ordine e’ costituito dall’albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica; l’albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo ordine e’ costituito dall’albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI).
  20. Omissis
  21. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e’ necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale e’ obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

A questo punto, inquadrata almeno normativamente la Federazione, giova ricordare che in Italia le professioni ordinistiche, più note come “libere professioni”, organizzate in Ordini e Collegi, sono 28. E’ l’articolo 2229 “Esercizio delle professioni intellettuali” del Codice civile che definisce dette professioni intellettuali. Per esercitare una determinata professione intellettuale è obbligatorio essere iscritti all’Albo o Elenco corrispondente. “L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi – stabilisce l’articolo – , la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati ai rispettivi Ordini o Collegi, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente”.

In Italia le professioni ordinistiche sono raggruppate in 28 Ordini o Collegi a cui sono iscritti oltre 2.300.000 professionisti. Attraverso la tenuta dei loro Albi, gli Ordini attestano la professionalità, la qualifica, la deontologia, le competenze, etc, dei Professionisti iscritti.

Infine con la riforma degli ordinamenti professionali e delle professioni ordinistiche avutasi con il D.P.R. n. 137 del 07.08.2012, l’art. 7 richiede che “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di  cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.

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