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Nel contributo odierno, ci occupiamo di una domanda che ci è stata rivolta spesso nell’ultimo periodo.
Domanda: “Negli anni precedenti ho ristrutturato la mia abitazione principale potendo così accedere alle agevolazioni previste dalla normativa. Vorrei ora aprire la partita IVA ed aderire al regime forfettario. Manterrò queste agevolazioni?”
Risposta: l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Di conseguenza non si possono dedurre i costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per obblighi di legge Inoltre, sul reddito conseguito dall’attività svolta in regime forfettario e sulla relativa imposta sostitutiva non è possibile far valere nemmeno la deduzione e la detrazione degli oneri personali e dei familiari fiscalmente a carico (spese sanitarie, spese di istruzione; interessi del mutuo, ecc.) ossia di tutti quegli oneri deducibili/detraibili, invece, ai fini IRPEF.
Volendo quindi sintetizzare il bonus si interrompe salvo che non si abbiano altri redditi soggetti ad IRPEF su cui è possibile far valere la detrazione. Tuttavia il bonus non sarebbe perso definitivamente in quanto esso riprenderebbe (per le rate residue) se negli anni successivi dovessero subentrare redditi da assoggettare ad IRPEF oppure se si dovesse uscire dal regime forfettario per entrare in quello ordinario.