Interventi di recupero edilizio ed aliquote Iva agevolate

L’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% alle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31 L. 457/1978, a condizione che siano realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. 

Si tratta pertanto dei seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Sono invece escluse:

  • le prestazioni professionali;
  • le prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.

Si considerano fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

  • le unità immobiliari accatastate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10. Sono comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;
  • gli edifici che hanno oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. In tal caso l’agevolazione si estende anche alle parti comuni dell’edificio; in caso contrario, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari non abitative.

L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati. Se, quindi l’oggetto della prestazione (qualificabile, come già detto sopra, come contratto d’appalto o d’opera) è un intervento di ristrutturazione di un’abitazione, l’Iva è sempre applicata nella misura del 10%, prescindendo dal valore dei beni che vengono ceduti al committente durante l’esecuzione del contratto di appalto.

Analogamente, se l’oggetto del contratto è la fornitura di beni finiti eseguita nell’ambito di uno degli interventi sopra citati, l’aliquota del 10% è applicata sulla cessione degli stessi a prescindere dal loro valore e tipologia.

Differentemente, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’applicazione dell’aliquota agevolata trova due importanti limitazioni:

  • la prima di carattere oggettivo, poiché l’intervento deve essere eseguito su un immobile a prevalente destinazione abitativa;
  • la seconda di carattere quantitativo, poiché se nell’intervento vengono impiegati beni significativi (di cui al M. 29.12.1999), l’imposta ridotta si rende applicabile fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione avente ad oggetto l’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

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