Ai sensi dell’articolo 2082 c.c., “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”. Se il soggetto che esercita l’attività in modo professionale ed organizzato è una persona fisica, si è in presenza di un’impresa individuale.
Nell’impresa individuale l’attività è svolta da un unico soggetto ovvero il titolare dell’impresa, che può tuttavia avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, oppure di dipendenti.
Il titolare dell’impresa è l’unico responsabile della gestione d’impresa.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina base comune, che comprende, parte della disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt. 2563-2574), la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620) e la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato della legge 287/1990.
L’impresa individuale è la forma giuridica più semplice e meno onerosa per lo svolgimento di un’attività a scopo di lucro. Non sono infatti richiesti, ai fini della costituzione, particolari adempimenti e non sono previsti il conferimento di quote o azioni in una quantità minima iniziale. Per la costituzione di un’impresa individuale inoltre non è necessario un atto pubblico.
L’imprenditore è il responsabile diretto di tutto il processo imprenditoriale e il rischio d’impresa ricade integralmente su di lui. Da ciò deriva che il patrimonio dell’imprenditore individuale è soggetto al rischio d’impresa e che in caso di insolvenza, l’imprenditore risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali.
Come iscriversi?
Per l’avvio di un’impresa individuale è necessario presentare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese competente.
La Comunicazione Unica permette di assolvere con un unico adempimento a tutte le formalità necessarie alla costituzione dell’impresa, in particolare:
- attribuzione della partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate
- iscrizione nel Registro delle Imprese ed eventualmente all’Albo delle Imprese Artigiane
- adempimenti INPS ai fini previdenziali
- adempimenti INAIL ai fini assicurativi
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
Per effettuare queste operazioni il titolare può rivolgersi ad un intermediario (commercialista, tributarista, associazione di categoria) o procedere in autonomia.
L’iscrizione potrà avvenire:
- senza inizio dell’attività economica. In questo caso l’impresa individuale viene iscritta nel Registro delle Imprese come inattiva; contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, è presentata tramite Comunicazione Unica la richiesta di partita iva. Una volta ultimati gli atti preparatori ed acquisite eventuali autorizzazioni, l’impresa individuale deve presentare una nuova Comunicazione Unica per denunciare l’inizio effettivo dell’attività al Registro delle Imprese, all’INPS ed eventualmente all’INAIL.
- con immediato inizio dell’attività economica. In questo l’impresa inizia l’attività economica contestualmente alla sua costituzione.
L’impresa familiare e l’impresa coniugale
L’impresa individuale può assumere anche la forma di impresa familiare o di impresa coniugale.
L’impresa familiare trova la sua disciplina nell’articolo 230 bis c.c. Tale è l’impresa in cui collaborino il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Tutti i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto alla ripartizione degli utili e il titolare resta comunque l’unico responsabile dell’impresa.
Affinché si possa parlare di impresa coniugale, occorre che l’impresa sia costituita dopo il matrimonio, che i coniugi siano in regime di comunione legale dei beni e che i due soggetti gestiscano l’impresa senza vincoli di subordinazione.
I vantaggi legati alla scelta di questa forma giuridica
Sono molteplici i vantaggi che sottendono alla scelta della forma giuridica dell’impresa individuale, di norma prescelta quando l’attività economica che si intende svolgere non richiede grandi investimenti e comporta rischi abbastanza limitati. I principali vantaggi risiedono nella rapidità delle tempistiche di costituzione, nei minori oneri amministrativi, contabili e fiscali, nei ridotti costi di gestione e nell’assenza dell’obbligo di redigere il bilancio a fine anno.
I profili di responsabilità
Mentre le società di capitali sono dotate di personalità giuridica e di un’autonomia patrimoniale perfetta, nell’impresa individuale non esiste una barriera invalicabile tra il capitale dell’impresa e le risorse economiche personali dell’imprenditore. Ne consegue che quest’ultimo è illimitatamente responsabile nei confronti dei terzi creditori e risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti.
Si ricorda infine come l’impresa individuale e la microimpresa più in generale possano essere definite come il motore dell’economia italiana. Un bell’articolo a cura della Cgia di Merstre è raggiungibile al presente link Dati-occupati-20-addetti-ok.