Le diverse tipologie di Reverse Charge nel settore edile

Bisogna in primis definire di cosa di tratta quando si parla di reverse charge (detto anche inversione contabile). Il reverse charge è un particolare metodo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, IVA, che consente l’inversione contabile dell’imposta direttamente in capo al destinatario della cessione del bene o della prestazione del servizio. Il cessionario a sua volta dovrà emettere un’autofattura da registrare sia nel registro iva delle vendite che in quello degli acquisti. 

L’effetto fondamentale del reverse charge è quindi la traslazione dell’imposta dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazione di servizi.

Per poter applicare questo sistema, è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi d’imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio Italiano.

Relativamente alle prestazioni di servizi rese nel settore edile, le disposizioni normative ai fini Iva prevedono diverse fattispecie di applicazione dell’inversione contabile.

In particolare, come precisato dalla circolare 14/E/2015 dall’Agenzia delle entrate la fattispecie di reverse charge relativa ad alcuni servizi relativi ad edifici (articolo 17, comma 6, lettera a-ter del D.p.r. 633/1972) si affianca al regime del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a del medesimo D.p.r., che è applicabile alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Infatti, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, si riferisce invece “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

La fattispecie dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del D.p.r. 633/1972:

  • riguarda le attività relative al comparto edile quali prestazioni di demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici;
  • interessa nuovi settori quali ad esempio i servizi di pulizia relativi ad edifici;
  • risulta pertanto complementare sebbene distinto in molti aspetti a quanto previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a del D.p.r. 633/1972.

Il sistema del reverse charge previsto dall’art articolo 17, comma 6, lettera a-ter del D.p.r. 633/1972 si applica prescindendo dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione e/o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell’appaltatore sia che sia il principale, sia che sia un altro subappaltatore, nei confronti del contraente affidatario della totalità dei lavori. 

La relazione tecnica alla legge di Stabilità 2015 recita che “il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”.

La Circolare 14/E/2015 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che rientra a pieno titolo nella nuova disciplina del reverse charge nel comparto edile:

  • l’appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un’impresa di costruzioni;
  • un servizio di pulizia reso da un’impresa nei confronti di uno studio professionale.

Sono escluse dalla disciplina del riverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del D.p.r. 633/1972 le:

  • attività di costruzione di un edificio sulle quali si continuerà ad applicare l’articolo 17, comma 6, lettera a del D.p.r. 633/1972 solo in presenza di prestazioni derivanti da un contratto di subappalto e resi nei confronti di un appaltatore;
  • le forniture di beni con posa in opera. Tali operazioni ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria.

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