La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Se la disposizione sarà confermata in sede di approvazione definitiva, potranno accedervi sia le imprese individuali tanto quanto i professionisti, che nell’anno 2018 avranno conseguito ricavi e compensi fino a €.65.000,00.
L’intervento sul limite dei ricavi, ora elevato a 65.000 euro, non è l’unica modifica apportata. Il legislatore infatti ha contestualmente rimosso alcune condizioni che in passato hanno impedito a numerosi contribuenti di fruire del regime forfetario. Vediamo ora quali sono nel dettaglio le modifiche che il legislatore intende introdurre.
La cancellazione dei limiti: le spese per i dipendenti, i collaboratori e i beni strumentali.
La disposizione attualmente in vigore prevede che possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:
abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata.;
abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a €.5.000,00 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari;
il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, gli €.20.000,00. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000,00 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
La Legge di Bilancio 2019 sostituisce integralmente il comma 54 in rassegna eliminando sia il massimale relativo alle spese di lavoro dipendente, sia il limite di €.20.000,00 previsto per i beni strumentali. Il contribuente può dunque avvalersi di lavoratori dipendenti o collaboratori sostenendo la relativa spesa anche se di importo superiore ad €.5.000,00
La detenzione di partecipazioni
La detenzione di partecipazioni, come chiarito nella circolare n° 10/E del 04 aprile 2016 dell’Agenzia delle entrate, è causa ostativo all’accesso e sono dunque esclusi dal regime forfettario “I soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del Tuir, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del Tuir…” ovvero chi detiene una partecipazione (ossia è un socio) in:
società di persone (SNC o SAS)
associazioni professionali di cui art. 5 Tuir
SRL a ristretta base societaria che ha optato per il regime di trasparenza fiscale.
La nuova disciplina del regime forfetario introduce invece un’importante novità per quanto riguarda i requisiti di accesso (e permanenza) nel medesimo, prevedendo che anche le detenzione di una quota di srl non in regime di trasparenza causerà l’impossibilità di utilizzare il regime di vantaggio. Questo significa che anche chi è socio di una srl non trasparente anche solo dal mero possesso della quota, non potrà applicare la flat tax sul reddito imponibile derivante dalla propria attività.
I coefficienti di redditività
Non è stata prevista alcuna variazione per i coefficienti di redditività. Sono applicabili quelli già in vigore differenziati a seconda della tipologia di attività. Gli esercenti arti e professioni continuano ad applicare il coefficiente di redditività del 78%.
Percezione di reddito da lavoro dipendente
Attualmente il regime di favore è precluso per quei soggetti che (art. 1 comma 57 lettera d-bis) della L. 190/2014) percepiscono, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, a condizione che, dopo la cessazione, non siano percepiti redditi di pensione o non sia stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro.
La nuova formulazione della norma:
da un lato, specifica più chiaramente che la preclusione opera sia nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia ancora in corso quanto nell’ipotesi in cui sia cessato, confermando la finalità di evitare la strumentale trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali per applicare la tassazione ridotta;
dall’altro, rimuove il riferimento alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, che poteva risultare “in eccesso” data la rimozione della soglia limite (di 30.000 euro).
A livello pratico, quindi, una persona fisica titolare di partita IVA può, nel contempo:
essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente (a prescindere dall’ammontare del reddito percepito);
applicare il regime forfetario, a condizione che l’attività autonoma non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro, di eventuali altri datori di lavoro dei due anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.