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Secondo la definizione data dalla L. 433/85 – Legge Quadro dell’Artigianato, la quale regola l’attività dell’impresa artigiana e ne delinea le caratteristiche, l’imprenditore artigiano è colui che “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
L’obiettivo dell’impresa artigiana è quindi lo “svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi”.
Da questo ambito rimangono però escluse:
– le attività agricole,
– la prestazione di servizi commerciali,
– l’intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste,
– la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a meno che non siano solo accessorie all’esercizio dell’impresa.
Per svolgere alcune attività, come quelle di estetista, di parrucchiere e barbiere, di installazione impianti, autoriparazione, attività di odontotecnico, ottico e ortopedico, di autotrasporto e trasporto di viaggiatori, di taxi e di autonoleggio con conducente, di pulizia, di restauratore di beni artistici e culturali, l’imprenditore artigiano deve possedere determinati requisiti tecnici e professionali previsti dalla legge.
Elemento chiave che contraddistingue l’impresa artigiana sono i precisi limiti dimensionali riguardanti il personale dipendente che lavora al suo interno. Tali limiti sono fissati dalla legge in rapporto alle caratteristiche e ai settori di svolgimento dell’attività:
– impresa che lavora in serie (con lavorazione non totalmente automatizzata): massimo 9 dipendenti di cui al massimo 5 apprendisti,
– impresa che non lavora in serie: massimo 18 dipendenti di cui al massimo 9 apprendisti,
– impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti di cui al massimo 16 apprendisti,
– impresa di costruzioni edili: massimo 10 dipendenti di cui massimo 5 apprendisti,
– impresa di trasporto: massimo 8 dipendenti.
L’impresa artigiana può assumere diverse forme giuridiche, sia di tipo individuale che collettivo. Nella ditta individuale il titolare svolge in maniera prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo. Nelle impresa artigiane costituite in forma societaria, la maggioranza dei soci deve partecipare con il proprio lavoro al processo produttivo. Inoltre, nelle S.r.l. pluripersonali i soci lavoratori devono controllare la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti. Nelle S.r.l. unipersonali e nelle S.a.s. il socio unico o tutti i soci accomandatari devono prestare il proprio lavoro nel processo produttivo e non devono essere contemporaneamente soci di un’altra S.r.l. unipersonale o di un’altra S.a.s.
Le imprese artigiane sono tenute a iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato. Per le S.r.l. pluripersonali l’iscrizione è solo facoltativa.
Per un elenco più dettagliato delle attività artigiane consulta il seguente pdf ELENCO ATTIVITÀ ARTIGIANE