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Come comportarsi per le prestazioni di servizi effettuate da un istituto bancario o finanziario relativamente alle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici?
Anzitutto va chiarito che, sulla scorta dell’art. 10, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/72, le prestazioni di servizi effettuate da un istituto bancario o finanziario per operazioni di tipo propriamente bancario o finanziario, come per esempio le commissioni relative alla tenuta di un conto corrente o le commissioni su pagamenti sono operazioni esenti dall’IVA. La qualificazione di questi servizi come esenti, vale a prescindere dalla località di residenza dell’operatore bancario o finanziario, ma il loro trattamento in capo al soggetto passivo italiano che li utilizza è non può prescindere dal concetto di territorialità. Qualora detti servizi sono forniti da un operatore italiano è sufficiente rilevare il costo in prima nota.
Nel corso degli anni scorsi, si è potuto assistere ad un incremento delle transazioni elettroniche medianti servizi erogati da operatori bancari e finanziari non italiani: tra i più famosi citiamo, a titolo di esempio, PayPal, Amazon Pay, SumUp, Satispay.
Spesso accade che tale servizio sia fatturato con aliquota zero come “tassa di servizio” ed inoltre nel medesimo documento è precisato che “In qualità di servizio finanziario, le nostre commissioni sono esenti da IVA” e “Le commissioni di XXX sulle transazioni e su eventuali riaddebiti sono state detratte automaticamente dai Suoi versamenti”.
Se ne deduce quindi una sostanziale assimilazione di questa tassa alle fee pagate per i servizi di pagamento di cui all’art. 135, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 112/2006/CE, ai sensi del quale sono esenti da IVA “le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti”.
Quindi, queste tipologie di servizi, sono da considerare come servizi esenti ai fini IVA, anche se erogate da operatori non italiani, ma diverso è invece il trattamento contabile e fiscale rispetto ai medesimi servizi forniti dagli istituti italiani.
Infatti, in base all’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato […] sono adempiuti dai cessionari o committenti”. Inoltre, poco più sotto, l’art. 25, comma 1, dispone che “il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.
Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.12/E del 12 marzo 2010: “Nel caso in cui un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario, il quale dovrà procedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del c.d. reverse charge. Quindi, nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA.”.
Definito sommariamente il quadro normativo, operativamente, il Contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’art. 17, comma 2, che in questo caso, essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE, avviene integrando la fattura ricevuta con il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, numero 1 del D.P.R. 633/72. Se tale fattura sarà emessa in modalità cartacea, dovrà essere inclusa nell’esteromentro del periodo relativo, se emessa invece, con modalità elettronica, facendo transitare l’autofattura attraverso il sistema di interscambio Sdi, non sarà necessario compilare e trasmettere l’esterometro. Difatti la Circolare 14/E del 2019 chiarisce che nell’ipotesi in cui il committente “italiano” sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al reverse charge mediante lo SdI (“c.d. modalità elettronica”) non è tenuto all’adempimento dell’esterometro in quanto l’Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell’operazione in commento. Diversamente, i dati relativi alle operazioni saranno soggetti all’obbligo di comunicazione sopra richiamato.
Da ricordare infine, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare di cui sopra, che, trattandosi di operazione senza esposizione dell’IVA, l’autofattura non dovrà essere inserita nel quadro VJ della Dichiarazione IVA annuale. Essendo inoltre l’autofattura relativa a servizi esenti (e non integrazione di fattura UE senza applicazione dell’IVA in quanto acquisto comunitario) il documento non dovrà essere inserito nel Modello Intrastat ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/02/2010 in base al quale “gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi […] non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente”.