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Il lavoro del fattorino, comunemente detto rider, complice la crisi causata dal Covid-19 e la presenza di innumerevoli aziende specializzate nella consegna a domicilio, tra le quali troviamo Glovo, Deliveroo e Just Eat, ha subito, negli ultimi periodi, una considerevole impennata.
Volendo brevemente riassumere in cosa consiste il servizio offerto da queste aziende specializzate, l’utente ordina la merce che gli necessita (non solo cibo da asporto, ma anche beni) tramite l’applicazione sul telefonino o attraverso il sito internet, paga mediante carta di credito o altri sistemi elettronici e riceve la merce direttamente presso il proprio domicilio. Coloro che ritirano la merce presso i punti vendita e la consegnano, sono comunemente detti Rider. Attorno ad essi si sono generate numerose controversie relativamente alla tipologia di lavoro, nello specifico nelle modalità di somministrazione di questo nonché agli orari.
Volendo brevemente richiamare l’art. 2222 del Codice civile, questo recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.” nonché la prestazione occasionale ruota attorno a due assunti fondamentali:
- la non abitualità della prestazione;
- l’assenza di coordinamento e subordinazione.
In assenza di questi due assunti, il rapporto di lavoro potrebbe considerarsi come dipendente a tutti gli effetti.
Nel caso di un lavoratore autonomo occasionale, vista la “non abitualità” della prestazione di lavoro, non è necessario operare in regime di partita IVA. Basterà solo emettere delle ricevute non fiscali indicanti la c.d. “ritenuta d’acconto”.
L’indicazione generale è comunque quella di fare molta attenzione se si svolge abitualmente o saltuariamente un’attività, anche se economicamente non rilevante, affinché sia chiara l’esigenza di aprire o meno una partita IVA.
I contributi previdenziali sono dovuti solo relativamente alla quota di reddito eccedente la soglia di €. 5.000 (con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS).
Esiste poi, la “prestazione occasionale”, ovvero sia i vecchi voucher lavoro. Una delle principali differenze tra il “lavoro autonomo occasionale” e la “prestazione occasionale” riguarda la presenza di autonomia nella prestazione. Il lavoro autonomo occasionale è un’attività autonoma a tutti gli effetti, esercitata senza alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento ma ha carattere intellettuale, mentre nel caso della prestazione occasionale l’attività è di tipo subordinato, ovverosia l’attività di lavoro non è svolta in totale autonomia.
L’INPS ha inoltre chiarito i limiti economici della prestazione occasionale (ex voucher), tutti riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Da amici e conoscenti si sente parlare sovente del regime forfettario. Talvolta detto regime risulta essere conveniente per chi vuole approcciarsi alla partita IVA rispetto al regime c.d. “semplificato”. Va comunque fatta un’approfondita analisi al fine di poter scegliere il regime più conveniente in base al proprio profilo reddituale. In linea generale, va ricordato che il rider è assimilato ad una impresa individuale e non è un lavoratore autonomo esercente arti e professioni.
Analizziamo, senza pretesa di esaustività, nella seguente tabella le principali differenze:
| Regime forfettario | Regime semplificato | |
| Tenuta non obbligatoria delle scritture contabili | Tenuta obbligatoria delle scritture contabili | |
| Costi non deducibili anche se è previsto un abbattimento detto appunto forfettario | Costi deducibili | |
| Non applicazione dell’IVA in fattura | Applicazione dell’IVA in fattura | |
| Limite di fatturato annuo pari ad €. 65.000,00 per la permanenza del regime | Limite di fatturato annuo pari ad €. 400.000,00 per vendita di servizi o 700.000,00 per le altre attività, per la permanenza nel regime | |
| Nessuno obbligo di fatturazione elettronica | Obbligo di fatturazione elettronica | |
| Tassazione separata al 15% (5% in caso di nuova attività) | Tassazione progressiva a partire dal 23% IRPEF più eventuale IRAP | |
| Non assoggettamento agli Indici Sintetici di Affidabilità | Assoggettamento agli Indici Sintetici di Affidabilità | |
| Non assoggettamento alla ritenuta d’acconto | Assoggettamento alla ritenuta d’acconto |
Saranno quindi sa soppesare, singolarmente sul caso, i vantaggi e gli svantaggi per la scelta di uno o dell’altro regime.
L’apertura della partita IVA
Aprire la partita IVA, se fatta in autonomia presso l’Agenzia delle entrate è gratis, essendo sufficiente compilare il modello AA9/12. Il modello va compilato in ogni sua parte, inserendo il codice ATECO più adatto. Nel caso dei rider opportuno utilizzare è il codice generico 82.99.99 (altri servizi di sostegno alle imprese). Grazie a questo codice ATECO, il rider assume la forma giuridica di lavoratore autonomo.
In realtà esiste un codice ATECO specifico, ossia il 53.20.00 (servizi di consegna a domicilio). Il codice in questione è assimilato secondo il MIDA (Manuale Informativo della Documentazione sulle Attività) il quale specifica che il servizio di consegna pacchi inferiori a 20 kg nello stesso Comune di partenza, dev’essere regolamentato da Licenza Ministeriale. Risulta inoltre obbligatoria l’iscrizione in CCIAA, l’iscrizione all’INPS nella Gestione Speciale Artigiani e Commercianti, specificatamente nella sezione Artigiani, nonché all’INAIL. Appare dunque un onere eccessivo, soprattutto per chi è alle prime armi o chi svolge questo mestiere come secondo lavoro.
Come anticipato, nel regime forfettario, le imposte vengono calcolate su una percentuale di reddito predeterminata dal fisco, detta coefficiente di redditività. Nel caso di specie questa è pari al 78%, ovvero i costi che lo stato ammette in detrazione, in misura fissa, sono pari al 22%.
La posizione previdenziale viene regolata, qualora si presti lavoro come lavoratore autonomo mediante l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e pagare i contributi percentualmente in base al proprio reddito con la percentuale fissata al 25,72%.