Credito IVA inesistente

Nel corso del 2020, a fronte di un credito IVA emerso della dichiarazione IVA2020 (relativa all’anno 2019) è possibile che le compensazioni siano avvenute in maniera eccedente rispetto a quanto esposto nel modello dichiarativo. Trattasi quindi di compensazioni di credito inesistente. Se le compensazioni invece avvengono in violazione alle disposizioni che ne limitano l’utilizzo si tratta di compensazioni di credito esistente ma non spettante.

Nel presente contributo ci occuperemo specificatamente della compensazione di credito inesistente.

Precisiamo anzitutto che il credito IVA inesistente (ma anche quello non spettante) può essere regolarizzato direttamente dal contribuente mediante l’istituto del ravvedimento operoso e che la sanzione base (relativamente al credito inesistente) va dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato.

Definizione

Si definisce credito IVA inesistente ‘‘il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633’’

Sanzioni

Come richiamato poco sopra, la compensazione di crediti IVA inesistenti è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa. La violazione è equiparata dal legislatore all’ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante. Si applica pertanto ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti compensati. Tale sanzione può essere ridotta se il regolamento viene effettuato in maniera spontanea dal contribuente, utilizzando il ravvedimento operoso. Tuttavia, occorre intervenire anche sul modello dichiarativo.

Dichiarazione integrativa

Con uno dei richiamati documenti di prassi (la C.M. n.48/E/2002) l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è sufficiente ricostruire il credito d’imposta attraverso il versamento dell’imposta indebitamente utilizzata, ma è anche necessario presentare una dichiarazione integrativa entro la scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

In caso di riversamento spontaneo del predetto credito (secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008) occorrerà successivamente procedere alla indicazione del credito riversato, al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento, nel rigo VX3 del quadro VX nella dichiarazione IVA2020 per l’anno 2019. Il contribuente dovrà attenersi al principio inderogabile secondo il quale i versamenti integrativi d’imposta devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione relativa all’anno di imposta cui i medesimi si riferiscono. Non rilevando l’anno in cui questi vengono di fatto effettuati. A conferma di quanto osservato le stesse istruzioni alla compilazione del quadro VX precisano che il rigo VX3 deve essere compilato anche quando, a seguito di presentazione di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di cui all’art. 2 comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 (cosiddetta “dichiarazione integrativa a favore”) risulti effettuato un versamento superiore al dovuto.

Infine, occorrerà riportare nel rigo del quadro VL della dichiarazione IVA 2021 il credito riportato in detrazione o in compensazione nel 2020, così come risultante dal quadro RX della dichiarazione (integrativa) relativa all’anno precedente.

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