La L. 190/2014 ha istituito il regime fiscale agevolato per autonomi. Tale regime è applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che soddisfano le seguenti caratteristiche:
– I ricavi ed i compensi devono essere compresi tra €. 25.000,00 ed €. 50.000,00 in base al tipo di attività;
– Le spese per lavoro dipendente e lavoro assimilato a quello dipendente non devono superare gli €. 5.000,00 nel periodo precedente;
– I beni strumentali, al loro degli ammortamenti, non devono superare gli €. 20.000,00.
Più nel dettaglio, tale il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito e l’assoggettamento del reddito ad una imposta sostitutiva pari al 15% (5% per i soggetti che intraprendono una nuova attività) e l’esclusione da IVA. Tale esclusione comporta il venir meno degli obblighi di comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA (con notevole risparmio di costi di gestione), rimanendo solamente obbligati all’emissione e numerazione delle fatture attive e conservazione di quelle passive.
Vi è inoltre la determinazione agevolata dei contributi previdenziali per gli imprenditori individuali, consistente nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni Artigiani e Commercianti INPS, mentre rimane invariata l’aliquota contributiva nel caso si sia iscritti alla Gestione Separata INPS.
Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le spese sostenute anche se devono essere monitorate quelle relative al lavoro dipendente e assimilato e quelle relative all’acquisto dei beni strumentali, al fine di non superare le soglie richiamate sopra.
Il reddito imponibile è calcolato tramite l’applicazione di un “coefficiente di redditività” all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sia il coefficiente di redditività, sia il limite dei ricavi o compensi sono stabiliti in base all’attività (e dunque al codice “Ateco”) svolta.
E’ precluso, dall’applicazione del regime forfetario il soggetto che:
– si avvale di regimi speciali IVA;
– non è residente in Italia;
– effettua, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
– esercita attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipa a società di persone, o associazioni professionali, o a Srl in regime di trasparenza;
– percepisce, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, eccedenti gli €. 30.000,00;
Risulta pertanto chiaro, che questo tipo di regime fiscale molto semplificato, è il regime adatto a chi intende intraprendere una attività professionale o una piccola attività commerciale, senza sopportare costi di gestione e oneri fiscali che scaturirebbero da altri regimi fiscali e può rappresentare il primo passo per muoversi verso la libera professione o l’imprenditoria.