Fattura elettronica – data di effettuazione dell’operazione e nuovo termine invio SDI

Dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore la modifica apportata, con l’inserimento della lettera g-bis, dal D.L. 119/2018, all’articolo 21, comma 2, del DPR 633/1972, secondo cui la fattura elettronica o analogica dovrà contenere anche “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (Circolare 14/E dell’Agenzia delle entrate, primo paragrafo del punto 3.1).

La data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l’operazione in quanto sarà lo SDI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente (sia all’emittente, sia al ricevente sia all’Amministrazione finanziaria) la data e l’orario di avvenuta trasmissione.

Sempre dal 1° luglio 2019 sia la fattura elettronica trasmessa tramite SDI che la fattura analogica (o elettronica non trasmessa tramite SDI), andranno emesse entro 12 giorni dalla data dell’operazione, pertanto non sarà più possibile attendere la scadenza della liquidazione periodica IVA.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, per semplificare l’obbligo della fattura elettronica tramite SDI e prevenire possibili problemi tecnici, ha messo l’operatore nelle condizioni di non dover necessariamente emettere fatture elettroniche via SDI entro le 24 ore successive alla data di effettuazione dell’operazione ma entro i 12 giorni successivi.

Sanzioni per il contribuente cedente/emittente

Ricordiamo anche che dal 1° luglio 2019, per i soli contribuenti trimestrali scattano le sanzioni per emissione tardiva della fattura previste dall’art 6 comma 1 del D.lgs. n. 471/1997 che prevedono una sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile del documento omesso oppure, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è in misura fissa, tra 250 e 2.000 euro.

Sostanzialmente, superato il primo semestre di “rodaggio”, a partire dal 1° luglio 2019 le sanzioni torneranno ad essere applicate secondo i meccanismi tradizionali. I soggetti mensili usufruiranno invece dell’estensione della riduzione sanzionatoria fino al 30 settembre 2019.

Sanzioni per il contribuente cessionario

Si precisa che sorgono problemi anche per chi non riceve la fattura elettronica e non fa nulla in proposito. Infatti, se la fattura elettronica non viene ricevuta dal cessionario/committente, entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, quest’ultimo deve attivarsi direttamente procedendo all’emissione di un’autofattura da inviare tramite il Sistema di interscambio con indicazione del tipo documento TD20 entro i successivi 30 giorni.

Questo sistema evita al cessionario o al committente di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 8 del D.lgs. 471/97 che prevede una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

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