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I commi 679 e 680 della L. 160/2019, dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, a decorrere dal 1 gennaio 2020.
In particolare, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo alla detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
A titolo di esempio si ricorda che il richiamato art. 15 del T.U.I.R. dispone la detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per:
- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l’assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Pertanto, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione Redditi/2021 o Modello 730/2021 relativamente ai redditi prodotti nel 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art. 15 del T.U.I.R. e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, nonché MAV o bollettini postali.
Il comma 680 esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:
- medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per fruire della detrazione pertanto sarà necessario esibire la ricevuta del pagamento oltre che la “pezza giustificativa” dell’onere sostenuto.